WHISTLEBLOWING - SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
Il whistleblowing è un istituto giuridico espressamente previsto già dalla Legge n.190/2012 (cd. Legge anticorruzione) e ora disciplinato dal Decreto Legislativo n. 24/2023, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, con il quale, allo scopo di rafforzare la capacità della Pubblica amministrazione di scoprire e contrastare fatti illeciti, si forniscono speciali forme di protezione a favore del segnalante (c.d. whistleblower).
Il decreto 24/2023 disciplina, infatti, le modalità di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Chi può effettuare la segnalazione
Sono legittimate a segnalare, denunciare all’autorità giudiziaria o contabile, o divulgare pubblicamente informazioni relative alle violazioni, le persone che operano nel contesto lavorativo dell'ASSOCIAZIONE DEI CONSORI DI BONIFICA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, in qualità di:
Lavoratori subordinati - ivi compresi i lavoratori il cui rapporto è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (per esempio rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, somministrazione, apprendistato e lavoro accessorio) o lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (il cui rapporto è disciplinato dall’art. 54-bis del D.L. 50/2017, conv. con mm.ii. dalla L. 96/2017);
Lavoratori autonomi ivi compresi i:
Lavoratori autonomi indicati al capo I della L. n. 81/2017. Si tratta dei lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del Codice civile, ivi inclusi i contratti d’opera di cui all’art. 2222 del medesimo c.c. Questi includono, ad esempio, i lavoratori autonomi che esercitano le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi come psicologi, architetti, geometri etc.;
Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’art. 409 del Codice di procedura civile. Ci si riferisce ai rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Ad esempio, avvocati, ingegneri, assistenti sociali che prestano la loro attività lavorativa per un soggetto del settore privato organizzandola autonomamente;
Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 81/2015. Si tratta - ai sensi del co. 1 della citata norma - delle collaborazioni organizzate dal committente che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro”;
Lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
Liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso il CONSORZIO BONIFICA PIANURA FRIULANA;
Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
Persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
Oggetto della segnalazione
Le segnalazioni possono riguardare violazioni (del diritto nazionale o del diritto UE) già commesse o non ancora commesse, quando si abbiano elementi concreti per ritenere che saranno commesse e che consistono in:
1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
2) condotte illecite rilevanti ai sensi della L.190/2012, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europa o nazionali indicati nell’allegato del D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (di cui all’art. 325 TFUE);
5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del TFUE) comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea eri di cui sopra 3), 4) e 5).
Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.
Non possono essere segnalate, mediante il ricorso all’istituto del whistleblowing, le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività, nonché le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico anche con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.
Come presentare la segnalazione
Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:
- Canale interno;
- Canale esterno (gestito da A.N.A.C.);
- Divulgazioni pubbliche;
- Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
Si sottolinea fin da subito che la scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezionalità del whistleblower: in via prioritaria, infatti, è sempre favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di precise condizioni stabilite dalla normativa è possibile effettuare una segnalazione esterna.
Di seguito vengono descritti nel dettaglio i canali interni di segnalazione, rimandando le altre modalità di segnalazione alla Procedura di segnalazione delle condotte illecite (whistleblowing).
Il canale interno
La segnalazione può essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:
- In forma scritta
L'Associazione mette a disposizione una piattaforma on-line a libero accesso da parte dei soggetti segnalanti, appositamente dedicata per le segnalazioni (Portale Whistleblowing), raggiungibile tramite link sul sito web istituzionale
https://assoconsorzibonificafvg.whistleblowing.it/
L’accesso al Portale Whistleblowing è soggetto alla politica “log/no-log” al fine di permettere al segnalate che intende comunicare i propri dati identificativi di rilasciare gli stessi ed eventualmente impedire l’identificazione del segnalante che intenda mantenere riservata la sua identità: ciò significa che, qualora l’accesso venga effettuato da un dispositivo non connesso alla rete consortile, i sistemi informatici consortili non sono in grado di identificare il punto di accesso al portale (indirizzo IP) ed implementa soluzioni tecniche e organizzative per impedire di risalire all’utente che effettua la segnalazione.
Per ciascuna segnalazione inserita, il Portale assegna un codice identificativo univoco che permette a ciascun segnalante di verificare lo stato di avanzamento della segnalazione, in modo del tutto riservato. Parimenti, nel caso in cui una segnalazione risulti non adeguatamente circostanziata, il Responsabile della gestione delle segnalazioni, avvalendosi del Portale e della sua strumentazione, avrà facoltà di richiedere al segnalante, sempre e solo mediante tale codice ed all’interno della piattaforma, ulteriori elementi di dettaglio, ai fini di una analisi approfondita della fattispecie segnalata.
- In forma orale.
La segnalazione interna può anche essere effettuata in forma orale richiedendo un incontro con il Responsabile della gestione delle Segnalazioni prioritariamente tramite il Portale Whistleblowing ed in alternativa tramite linea telefonica al numero indicato sul sito internet, relativamente alla pagina delle segnalazioni.
L’incontro dovrà essere fissato entro un termine ragionevole di tempo e dovrà essere calendarizzato in giornate/fasce orarie in cui possa essere assicurata la riservatezza della persona segnalante.
In tale ipotesi, previo consenso del segnalante, la segnalazione è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. Ove sia redatto il verbale, è assicurata al segnalante la possibilità di verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.
I canali istituiti dal Consorzio garantiscono la riservatezza:
dell’identità del segnalante;
dell’identità della persona coinvolta;
dell’identità della persona comunque menzionata;
del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Per maggiori informazioni in merito alla procedura di segnalazione si rimanda alla documentazione allegata.
Procedura di segnalazione delle condotte illecite (whistleblowing)