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Informazioni ambientali

Art. 40 D.Lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela gia' previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri  siti istituzionali  e  in  conformita'  a  quanto  previsto  dal  presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2,  comma  1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali,nonche'le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione  del  diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo  non  e' in alcun caso subordinata alla  stipulazione  degli  accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di  informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di  stipulare  ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto

 

 

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Data ultima modifica: 16/07/2015 - 16:44

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