D. Lgs. n. 33/2013 - articolo 32
Obblighi di pubblicazione i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
b) lettera abrogata dal D.lgs. n. 97 dd. 25.05.2016
L'Associazione dei Consorzi di Bonifica del >Friuli Venezia Giulia non eroga servizi.