ASSOCIAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

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Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

D. Lgs. n. 33 dd. 14 marzo 2013 - articolo 13 comma 1 lettera a)

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

 

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.

 

Consiglio - art. 5 dello Statuto
Il Consiglio di Amministrazione è l’Organo esecutivo dell’Associazione.
Esso compie tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria che non rientrino nelle competenza del Segretario. 
Il Consiglio può deliberare un compenso ed i rimborsi per le spese inerenti alla carica da attribuire agli amministratori e/o al Segretario
Rientrano inoltre nelle attribuzioni del Consiglio i seguenti atti fondamentali:
a) elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente;
b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;
c) nomina gli esperti del mondo della bonifica; 
d) nomina i componenti di sua competenza del Collegio dei Revisori;
e) adotta le modifiche statutarie;
f) nomina il Segretario su proposta del Presidente.
Il Consiglio può, altresì, revocare il Presidente od il Vice Presidente con le stesse maggioranze necessarie per la loro elezione.
Il Consiglio può delegare al Presidente e/o ad altri componenti l’esercizio di proprie funzioni relative alla gestione dell'associazione, determinandone il contenuto, i limiti, le eventuali modalità di esercizio ed i termini.
Non possono in ogni caso essere delegate le attribuzioni previste al precedente 3° comma.
 
Presidente - art. 8 dello Statuto
La firma sociale, la rappresentanza istituzionale e legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente. 
Il Presidente
a) convoca e presiede il Consiglio e ne firma i processi verbali; 
b) vigila sull’applicazione dello statuto; 
c) sovrintende al buon funzionamento dei servizi degli uffici qualora esistano, nonché all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
d) firma i contratti, i documenti contabili, gli altri atti e la corrispondenza con facoltà di delegare per determinate materie e per la corrispondenza stessa il Segretario dell’Associazione;
e) promuove le azioni possessorie e i provvedimenti conservativi; 
f) provvede altresì alla predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo da presentarsi al Consiglio;
g) propone al Consiglio la nomina del Segretario;
h) sovraintende al personale;
i) delibera e conseguentemente dispone i pagamenti e le riscossioni
j) comunica al Consiglio i provvedimenti adottati in esecuzione di deleghe ottenute;
k) delibera in caso d’urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio sulle materie di competenza dello stesso con esclusione di quelle previste all’art. 5 comma 3). Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella riunione immediatamente successiva.
Il Presidente è coadiuvato nell’assolvimento dei suoi compiti dal Vice Presidente, qualora eletto, che lo sostituisce ad ogni effetto in caso di assenza o impedimento; la presenza del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. 
Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica con la durata e le modalità indicate nell’art. 4 comma 2) e sono  rieleggibili.


 

 

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Data ultima modifica: 08/08/2017 - 09:03

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