ASSOCIAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

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Servizi erogati

D. Lgs. n. 33/2013 - articolo 32

Obblighi di pubblicazione i servizi erogati

 

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il  documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

a)  i  costi  contabilizzati,  evidenziando  quelli  effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato  e il relativo andamento nel tempo;

b) lettera abrogata dal D.lgs. n. 97 dd. 25.05.2016

 

L'Associazione dei Consorzi di Bonifica del >Friuli Venezia Giulia non eroga servizi.
 

 

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Data ultima modifica: 29/05/2024 - 08:16

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