ASSOCIAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

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Patrimonio immobiliare

D. Lgs n. 33 dd. 14 marzo 2013 - articolo 30

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

 

L'Associazione dei Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia non possiede immobili

 

 

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Data ultima modifica: 25/06/2021 - 14:52

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