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Enti Controllati

 

D. Lgs. n. 33 dd. 14 marzo 2013 - articolo 22 comma 1 e 2

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato

 

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: 
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dalla amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione  o  delle attività di servizio pubblico affidate; 
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività  svolte  in favore dell'amministrazione o delle attività  di  servizio  pubblico affidate; 
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati,  in controllo  dell'amministrazione, con  l'indicazione  delle  funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione  o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo  pubblico  gli enti  di  diritto  privato  sottoposti  a  controllo  da   parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o  vigilati  da pubbliche amministrazioni nei  quali  siano  a  queste  riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri  di  nomina dei vertici o dei componenti degli organi; 
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i  rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni periodiche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n.124

 

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla  misura della  eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di  essi  spettante,  ai risultati di bilancio degli  ultimi  tre  esercizi  finanziari.  Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo."

 

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Data ultima modifica: 29/05/2024 - 08:13

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