ASSOCIAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

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Consiglio

D. Lgs. n. 33 dd. 14 marzo 2013 - articolo 14 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

 

1. Con riferimento ai titolari di incarici politici, anche se non di carattere elettivo, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano, i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonchè le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
 
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

 

La delibera n. 8/14 dd. 01.04.2014 del Consiglio dell'Associazione dei Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia prevede che "il mandato dei componenti degli Organi dell’Associazione venga svolto a titolo gratuito e di non fissare  conseguentemente alcuna indennità, gettoni di presenza o prevedere l’utilizzo di mezzi connessi all’esercizio della carica quali cellulari o altro".

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Data ultima modifica: 07/08/2017 - 08:25

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