ASSOCIAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

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Servizi erogati

D. Lgs. n. 33/2013 - articolo 32

Obblighi di pubblicazione i servizi erogati

 

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il  documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

a)  i  costi  contabilizzati,  evidenziando  quelli  effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato  e il relativo      andamento nel tempo;

b)  i  tempi  medi  di  erogazione  dei  servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

 


 

 

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Data ultima modifica: 17/07/2015 - 09:46

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